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Delega accesso al Cassetto Fiscale per il Commercialista: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

lentepubblica.it • 19 Novembre 2018

delega-accesso-cassetto-fiscale-commercialistaDelega accesso al Cassetto Fiscale per il Commercialista: l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative nell’interpello numero 57 del 31 ottobre 2018.


Il Cassetto fiscale è un servizio telematico offerto dall’Agenzia delle entrate che consente a ciascun contribuente, in possesso del codice Pin, di accedere alle proprie informazioni fiscali (dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, condono e concordati, rimborsi, versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, atti del registro, dati e informazioni relativi agli studi di settore, informazioni sul proprio stato di iscrizione al VIES).

 

Per verificare che il codice fiscale sia corretto seguite la procedura descritta a questo link. In caso di codice fiscale bloccato seguite, invece, la procedura descritta a questo link.

 

La consultazione del proprio cassetto fiscale può anche essere delegata ad un massimo di due intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano sottoscritto uno specifico “Regolamento”, con una delle seguenti modalità:

 

  • comunicando, per via telematica, attraverso i canali Entratel o Fisconline, i dati dell’intermediario cui la delega è conferita;
  • compilando la delega sul predetto modello e consegnandolo all’intermediario che provvede ad inviare, tramite il canale Entratel, la richiesta di autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale del contribuente delegante;
  • compilando il modello per il “Conferimento della delega/revoca” (reperibile sul sito internet dell’Agenzia) e consegnandolo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 

Delega accesso al Cassetto Fiscale per il Commercialista

 

Pertanto, come indicato dalla risposta all’interpello, per gli adempimenti relativi alla consegna all’ufficio della delega ad un massimo di due intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell’Associazione.

 

Il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione, s’intende, che lo stesso sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione.

Fonte: Agenzia delle Entrate
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